Allegato B in Sicilia: l'incertezza sulla scadenza e il parere dell'avvocato
Quando va presentato l'Allegato B in Sicilia, e quanto è davvero vincolante quella scadenza? In queste settimane è la domanda che si pongono molti host. Il decreto 2104/2025 fissava l'adeguamento al 30 giugno 2026, ma la nuova L.r. 12/2026 ha spostato il termine al 30 giugno 2027; e restano i dubbi su quanto la scadenza sia perentoria, su cosa cambi davvero per le strutture e sulle modalità d'invio dell'autocertificazione, diverse da comune a comune.
In sintesi: cosa devi sapere
- Il D.A. 2104 del 25 giugno 2025 attua la LR 6/2025: l'Allegato A fissa i requisiti minimi per ogni tipologia di struttura, l'Allegato B è il modello di autocertificazione da inviare al SUAP.
- La L.r. 12/2026 sposta il termine di adeguamento dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027.
- Il quinquennio di classificazione in scadenza al 31 dicembre 2026 slitta al 31 dicembre 2027.
- In pratica: 12 mesi in più per trasmettere l'Allegato B al Comune e allinearsi ai requisiti dell'Allegato A.
- Le modalità d'invio dell'Allegato B variano da comune a comune (modulo proprio, portale SUAP o PEC): verifica con il tuo SUAP.
L'esperto risponde: il parere dell'Avv. Benedetto Cassarà
Data questa incertezza, abbiamo chiesto un parere all'Avv. Benedetto Cassarà, che ha ricostruito il quadro normativo — dalla LR 6/2025 al decreto 2104/2025 con i suoi Allegati A e B, fino alla proroga — e ne ha offerto una lettura. Di seguito la sua risposta, riportata integralmente.
Dalla LR 6/2025 alla delega al decreto assessoriale
Con la legge regionale n. 6 del 25 Febbraio 2025, pubblicata in G.U.R.S. del successivo giorno 28, la Regione Sicilia ha introdotto una più uniforme disciplina dell'attività delle strutture turistico-ricettive presenti nell'Isola, dando veste normativa alla regolamentazione di queste. Dopo una prima definizione delle stesse, contenuta all'art. 2 della citata legge e l'individuazione all'art. 3 delle differenti tipologie di strutture attraverso le quali l'attività di hospitality può essere esercitata, la legge in questione con il successivo art. 5, comma I, rimanda – attraverso lo strumento della delega esecutiva – ad un decreto dell'Assessorato competente (Turismo, Sport e Spettacolo) il compito di enucleare i criteri e i requisiti osservandi da parte delle varie tipologie di strutture, segnatamente “i requisiti minimi obbligatori, criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio”, con un termine di emanazione del decreto di novanta giorni dalla entrata in vigore della richiamata legge.
Il Legislatore, quindi, ha affidato ad una fonte di diritto gerarchicamente sottordinata rispetto la legge, il decreto assessoriale, il compito di indicare, meglio di specificare, criteri e requisiti da osservare, quindi da possedere in capo ad ogni struttura, differenziata per tipologia di appartenenza.
Prevedendo poi, sempre all'art. 5, comma III, la modalità di trasmissione di questi dati a mezzo l'autocertificazione rilasciata dal titolare della struttura, inviata all'ufficio SUAP del Comune nel cui territorio viene esercitata l'attività ricettiva.
Il favor verso le imprese e il termine del 30 giugno
Al successivo comma 6 veniva stabilito che le strutture ricettive che alla data di pubblicazione della citata legge avessero fatto richiesta di finanziamenti su base extraregionale dovessero applicarsi i requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa fino a quella data vigente.
Tale comma sembra rispondere alla ratio del legislatore regionale, da un lato, di non aggravare di ulteriori obblighi ed adempimenti le strutture turistiche già esistenti; dall'altro, di non ostacolare l'esercizio dell'attività commerciale alle stesse, ponendole in una sorta di “limbo” in attesa dell'emanando decreto da parte dell'Assessorato al Turismo.
Una sorta di favor verso imprese e titolari di strutture, che sembra trovare poi conferma all'art. 40, comma II, dove si indica nel più distante termine del 30 Giugno 2026 - ai titolari e rappresentanti legali di strutture turistico-ricettive - la data entro cui adeguarsi alle nuove disposizioni prescritte dall'emanando decreto da parte dell'Assessorato. In seno a detta ultima disposizione, conviene notare secondo l'antico brocardo latino lex tam dixit quam voluit che il legislatore usa l'espressione “si adeguano” non preceduta da alcuna locuzione nel senso di dovere o obbligo. Sensazione corroborata anche dalla mancata, specifica, previsione di alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata trasmissione dei dati in autocertificazione entro il termine su indicato.
Valendo più che verosimilmente, la presunzione che abbia a trattarsi di termine semplicemente ordinatorio e non, invero, perentorio.
Il decreto 2104/2025: gli Allegati A e B
In data 25 Giugno 2025 l'Assessorato competente ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il proprio decreto, recante il numero 2104, previsto dalla Legge regionale 6/2025, art. 5, introducendo attraverso l'allegato A gli specifici criteri e requisiti minimi obbligatori che ogni tipologia di struttura turistico ricettiva deve necessariamente possedere in base alla sua classificazione di appartenenza.
Mentre, con l'allegato B viene descritto il contenuto della comunicazione da inviare, tramite autocertificazione, al SUAP del comune di appartenenza, individuato per competenza in base all'ubicazione della struttura turistica e soggetto a successiva verifica per l'effettiva rispondenza al vero di quanto dichiarato.
La proroga al 30 giugno 2027 con la L.r. 12/2026
È di pochi giorni fa la pubblicazione in G.U.R.S. del 05 Giugno 2026 della legge 27 Maggio 2026 n. 12, con cui sono state introdotte delle modifiche anche al disposto normativo della Legge 6/2025.
In particolare, con l'art. 5 della legge 12/2026, che ha proprio come rubrica “Modifiche alla legge regionale 6/2025”, al comma I lettera k) il legislatore ha espressamente statuito: “al comma 2 dell'articolo 40 le parole ‘30 giugno 2026’ sono sostituite dalle parole ‘30 giugno 2027’. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027.”
Dal tenore letterale del comma su indicato, e dall'espresso richiamo operato dal Legislatore, appare che il Nostro abbia operato un generale slittamento di dodici mesi in ordine all'adempimento, da parte di titolari e rappresentanti legali di strutture turistico-ricettive, della segnalazione in autocertificazione al SUAP della tipologia di struttura, condotta in esercizio di attività ricettiva.
A questa interpretazione, di là del dato obiettivo e letterale della norma – in claris non fit interpretatio – appare dare forza la successiva indicazione del conseguente slittamento del quinquennio di classificazione al 31.12.27 in luogo del 31.12.26.
Di guisa che il Legislatore sembra non avere operato una distinzione tra tipologia di adempimento, quanto avere invece voluto offrire una dilazione temporale di un anno alle strutture, senza ragionevole distinzione, per permettere un più agevole adeguamento ai criteri e requisiti obbligatori indicati con il decreto assessoriale n. 2104 del 25 Giugno 2025.
Non sembra altresì che il Legislatore abbia operato distinzione neppure in relazione alla natura dell'attività esercitata, dovendosi propendere per la tesi che ricomprende all'interno di questa proroga temporale anche le locazioni turistiche che dall'art. 3 della legge regionale 6/2025 vengono ricomprese tra le altre strutture turistico-ricettive.
Una semplificazione per le extralberghiere
A questo aggiungasi che la nuova legge 12/2026, con l'art. 5, fatta eccezione per il più limitante criterio di discrimine tra esercizio di attività imprenditoriale o meno, prevista dal comma h) dell'art. 5 in funzione delle unità immobiliari gestite, sembra avere voluto semplificare, con gli altri commi, l'esercizio delle attività ricettive extra alberghiere, alleggerendo il carico degli adempimenti e conseguenti oneri da sostenere, anche da un punto di vista economico.
Una manovra che a parere dello scrivente, per una volta presenta più luci che ombre.
Avv. Benedetto Cassarà
Legale & Commerciale
legalecommerciale.org
Una nota pratica per gli host
Una precisazione utile, per evitare equivoci: anche quando l'interpretazione propende per un termine ordinatorio e non perentorio, la comunicazione al SUAP resta l'adempimento previsto e il comune procede comunque a verifica di quanto dichiarato. Il consiglio pratico, quindi, non cambia: preparare e trasmettere l'Allegato B nei tempi, senza puntare sul fatto che la scadenza non sia perentoria, e verificare la modalità d'invio del proprio comune (modulo proprio, portale SUAP o PEC). Da ricordare, inoltre, che alcune disposizioni della riforma diventano pienamente operative solo con i successivi decreti attuativi dell'Assessore regionale: conviene monitorarne l'uscita.
Domande frequenti (FAQ)
Cos'è l'Allegato B del decreto 2104/2025 in Sicilia?
È il modello che descrive il contenuto della comunicazione che il titolare della struttura invia, tramite autocertificazione, al SUAP del comune in cui si trova la struttura. Serve a dichiarare il possesso dei requisiti minimi previsti dall'Allegato A del D.A. 2104 del 25 giugno 2025 ed è soggetto a successiva verifica del comune.
Entro quando va inviato l'Allegato B al SUAP?
Il termine è stato prorogato. La L.r. 27 maggio 2026, n. 12 ha sostituito il termine del 30 giugno 2026 con il 30 giugno 2027. Le strutture turistico-ricettive hanno quindi dodici mesi in più per adeguarsi e trasmettere l'autocertificazione al comune.
La proroga vale anche per la classificazione?
Sì. Il quinquennio di classificazione in scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogato al 31 dicembre 2027, in linea con lo slittamento del termine di adeguamento al 30 giugno 2027.
Se il termine è considerato ordinatorio devo comunque inviare l'Allegato B?
È prudente farlo. Anche se l'analisi legale propende per un termine ordinatorio e non perentorio, la comunicazione al SUAP resta l'adempimento previsto e il comune procede a verifica. Conviene quindi preparare e trasmettere l'autocertificazione nei tempi, verificando le modalità con il proprio comune.
A chi va inviata l'autocertificazione?
Al SUAP del comune nel cui territorio è esercitata l'attività ricettiva, individuato per competenza in base all'ubicazione della struttura. Le modalità di invio possono variare da comune a comune: alcuni usano un modulo proprio, altri il portale SUAP, altri la PEC.
Cosa fare adesso
- Verifica la tua tipologia. Controlla nell'Allegato A i requisiti minimi previsti per la categoria della tua struttura.
- Prepara l'autocertificazione (Allegato B). Raccogli i dati richiesti e controlla la modalità d'invio del tuo comune: modulo proprio, portale SUAP o PEC.
- Segna le nuove scadenze. Adeguamento al 30 giugno 2027; quinquennio di classificazione al 31 dicembre 2027.
- Non rimandare all'ultimo. La verifica del SUAP resta: meglio muoversi con margine, senza contare sul termine ordinatorio.
- Monitora i decreti attuativi e confrontati con il tuo comune e con il SUAP prima di decisioni operative.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative rappresentando un parere del professionista e non sostituisce una consulenza legale o fiscale. L'analisi sul tema dell'inclusione dell'Allegato B nella previsione di legge di cui all'art. 5 comma I lettera k) della L.r. 27 maggio 2026, n. 12 trae origine comunque dalla ricognizione del dato obiettivo della normativa e sue successive modificazioni analizzata dal professionista, anche con riferimento al carattere meramente ordinatorio e non perentorio della precedente disposizione, contenuta in seno all'art. 40, II comma della legge regionale 6/2025. Non costituisce, pertanto, un'indicazione a non adempiere. La materia è regionale e alcuni aspetti possono variare a livello comunale o provinciale; inoltre diverse disposizioni diventano pienamente operative solo con i decreti attuativi dell'Assessore regionale. Verifica sempre la tua situazione specifica con il tuo comune e con il SUAP di riferimento. Fonti: D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025; Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 5 giugno 2026 — L.r. 27 maggio 2026, n. 12.