Allegato B Sicilia: il decreto 1920/2026, scadenze 30 giugno e 30 dicembre 2026 per le locazioni turistiche — guida FacileBB.it

Allegato B in Sicilia: il decreto 1920/2026 e le scadenze per le locazioni turistiche

Pubblicato il 24 giugno 2026 · A cura della redazione di FacileBB.it

Con il Decreto Assessoriale n. 1920 del 24 giugno 2026, la Regione Siciliana torna a intervenire sulla disciplina delle strutture turistico-ricettive e, in particolare, sugli adempimenti delle locazioni turistiche legati all'Allegato B. Il provvedimento modifica il precedente D.A. 2104/2025 dando attuazione a due fonti: la sentenza del TAR Sicilia n. 01268/2026, che ha annullato diverse previsioni del decreto del 2025, e la legge regionale n. 12/2026. Vediamo cosa cambia, cosa serve allegare e quali requisiti sono stati eliminati.

In sintesi: cosa devi sapere

  • Per le locazioni turistiche già esistenti, l'Allegato B va inviato via PEC al Dipartimento regionale del Turismo entro il 30 giugno 2026.
  • Chi dimostra di aver avviato le procedure per ottenere la documentazione può completare con la documentazione tecnica integrativa entro il 30 dicembre 2026.
  • Il mancato invio entro il 30 dicembre 2026 comporta la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN.
  • In esecuzione della sentenza del TAR Sicilia (ricorso FARE), il decreto elimina una serie di requisiti a carico delle strutture extralberghiere.
  • L'attività non imprenditoriale è ora consentita in non più di 2 unità immobiliari; i termini della classificazione slittano al 2027.

Da dove nasce il decreto

Il D.A. 1920/2026 non introduce requisiti nuovi: interviene sul precedente impianto del D.A. 2104/2025 per due ragioni. La prima è l'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 01268/2026, che — accogliendo in parte il ricorso proposto dalla FARE (Federazione Associazioni Ricettività Extra-alberghiera) — ha annullato come illegittime diverse prescrizioni del decreto del 2025. La seconda è il recepimento dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2026, che ha modificato la L.r. 6/2025 e differito alcuni termini. In altre parole, gran parte degli alleggerimenti deriva da una pronuncia giudiziaria e da una legge regionale, non da una scelta discrezionale.

Le scadenze per le locazioni turistiche

Il cuore operativo del decreto, per le locazioni turistiche, è la nuova formulazione del paragrafo 17 dell'Allegato A: conferma il termine di presentazione dell'Allegato B e introduce un margine in più per gli allegati tecnici.

Promemoria scadenze (locazioni turistiche)

  • 30 giugno 2026 — Allegato B. Le locazioni turistiche già esistenti si adeguano inviando l'Allegato B via PEC a [email protected]. Termine fermo per tutti.
  • 30 dicembre 2026 — documentazione tecnica integrativa. Riservata a chi presenta l'Allegato B entro il 30 giugno e dimostra di aver avviato le procedure presso gli enti preposti.
Attenzione. Il decreto è esplicito: il mancato invio della documentazione tecnica integrativa entro il 30 dicembre 2026 comporta la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN.

Come dimostrare di aver avviato le procedure

Per accedere al termine del 30 dicembre, il decreto richiede di dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all'ottenimento della documentazione. Sul piano operativo, ciò può avvenire comunicando i protocolli delle richieste già inoltrate agli enti competenti oppure tramite una dichiarazione del tecnico incaricato che attesti l'avvio dell'attività di recupero o produzione dei documenti. Il riferimento puntuale resta in ogni caso il testo del decreto e le indicazioni del Dipartimento.

Cosa va effettivamente allegato

Il modello Allegato B pubblicato con il decreto indica la documentazione da produrre per ciascun alloggio. È un quadro che conviene verificare per tempo, perché alcuni documenti — come le perizie degli impianti — possono richiedere settimane.

  • Planimetria catastale aggiornata dell'immobile
  • Certificato catastale
  • Visura catastale
  • Certificato di abitabilità o agibilità (oppure S.C.A.)
  • Perizie di asseveramento degli impianti: elettrico, gas, idrico

Tra le dotazioni indicate come obbligatorie nella scheda figurano il rilevatore di monossido di carbonio, il rilevatore di gas combustibili e l'estintore a norma.

Cosa cambia sui requisiti

In esecuzione della sentenza del TAR, il decreto elimina dal precedente impianto diverse prescrizioni che gravavano sulle strutture extralberghiere.

Requisito (D.A. 2104/2025)Cosa cambia con il D.A. 1920/2026
Camere con non più di 4 posti letto non sovrapponibili (anche in civili abitazioni)Vincolo eliminato: possibili più posti letto e letti a castello
Applicazione del D.M. 236/1989 (accessibilità) alle extralberghiereNon più applicata alle strutture extralberghiere
Materassi ignifughi obbligatoriObbligo eliminato
50% del personale di reception/sala in grado di parlare ingleseObbligo eliminato
Televisore da almeno 32" e TV satellitare obbligatoriObbligo eliminato (televisore e antenna ora opzionali)
Un bagno completo ogni 4 posti letto, riserva di acqua calda/fredda, servizi distinti per sessoObblighi eliminati
Defibrillatore obbligatorio per diverse tipologieObbligo eliminato
Copia del regolamento condominiale e attestazione dell'amministratoreObbligo eliminato

Due novità da non trascurare

Accanto agli alleggerimenti, il decreto recepisce due elementi che conviene conoscere. Il primo riguarda la soglia dell'attività non imprenditoriale: lo stesso gestore può ora svolgerla in non più di due unità immobiliari, mentre in precedenza il limite era di quattro. Il secondo riguarda i tempi della classificazione delle strutture, i cui termini sono stati differiti al 2027 (dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027 e dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027), in attuazione della L.r. 12/2026. È bene tenere distinti i due piani: per le locazioni turistiche l'Allegato B resta fissato al 30 giugno 2026, mentre la proroga al 2027 riguarda l'adeguamento e la classificazione delle strutture.

📖 Per il quadro della proroga e il parere legale sul carattere del termine, leggi: Allegato B in Sicilia: l'incertezza sulla scadenza e il parere dell'avvocato. Per tutte le modifiche della L.r. 12/2026: Strutture ricettive Sicilia 2026: cosa cambia con la nuova legge regionale.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è l'Allegato B per le locazioni turistiche in Sicilia?

È la comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche, prevista dal D.A. 2104/2025 e aggiornata dal D.A. 1920 del 24 giugno 2026. Le locazioni turistiche già esistenti la inviano via PEC al Dipartimento regionale del Turismo per adeguarsi alle disposizioni regionali.

Entro quando va presentato l'Allegato B con il D.A. 1920/2026?

Per le locazioni turistiche già esistenti il termine è il 30 giugno 2026. L'Allegato B va inviato via PEC all'indirizzo [email protected]. La data resta ferma per tutti.

Cosa succede se non ho ancora tutta la documentazione entro il 30 giugno 2026?

Chi, per i tempi degli enti preposti, non riesce a corredare l'Allegato B di tutta la documentazione, ma dimostra di aver avviato le procedure, presenta comunque l'Allegato B entro il 30 giugno 2026 e invia la documentazione tecnica integrativa entro e non oltre il 30 dicembre 2026. Il mancato invio entro tale termine comporta la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN.

Quali documenti vanno allegati all'Allegato B?

Secondo il modello pubblicato con il decreto: planimetria catastale aggiornata, certificato catastale, visura catastale, certificato di abitabilità o agibilità (o S.C.A.) e perizie di asseveramento degli impianti elettrico, gas e idrico. Tra le dotazioni obbligatorie figurano rilevatore di monossido di carbonio, rilevatore di gas combustibili ed estintore a norma.

Quali requisiti sono stati eliminati dal decreto?

In esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 01268/2026, il decreto elimina, tra l'altro, il limite di quattro posti letto non sovrapponibili per camera (sono ora possibili più posti letto e letti a castello), i materassi ignifughi, l'obbligo di personale in grado di comunicare in inglese, il televisore e l'antenna satellitare obbligatori, vari obblighi sui bagni, il defibrillatore, i documenti condominiali e l'applicazione del D.M. 236/1989 sull'accessibilità alle extralberghiere.

Cambia qualcosa per l'attività non imprenditoriale?

Sì. Lo stesso gestore può svolgere l'attività in forma non imprenditoriale in non più di due unità immobiliari, mentre in precedenza il limite era di quattro. I termini della classificazione delle strutture sono invece differiti al 2027.

Cosa fare adesso

  • Prepara l'Allegato B. Compila il modello pubblicato con il decreto e invialo via PEC entro il 30 giugno 2026.
  • Raccogli gli allegati. Planimetria, certificato e visura catastale, abitabilità/agibilità o S.C.A., perizie degli impianti elettrico, gas e idrico.
  • Se sei in ritardo sui documenti, dimostra l'avvio delle procedure (protocolli o dichiarazione del tecnico) e completa entro il 30 dicembre 2026.
  • Verifica i requisiti aggiornati alla luce delle previsioni eliminate dal TAR, per la tua tipologia di struttura.
  • Confrontati con un tecnico di fiducia e con il Dipartimento prima di decisioni operative.

Documenti ufficiali da consultare

Decreto D.A. n. 1920 del 24 giugno 2026 (PDF)Testo integrale firmato, con il modello Allegato B.Modello Allegato B (PDF)Il solo modulo da compilare per la comunicazione delle locazioni turistiche.

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Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2026.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale, fiscale o tecnica. La materia è regionale e alcuni aspetti possono variare a livello comunale; diverse disposizioni diventano pienamente operative con le indicazioni del Dipartimento. Verifica sempre la tua situazione specifica con un tecnico abilitato e con il Dipartimento regionale del Turismo. Fonte: D.A. n. 1920 del 24 giugno 2026 (Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo), in attuazione della sentenza del TAR Sicilia n. 01268/2026 e della L.r. 27 maggio 2026, n. 12.