Strutture ricettive Sicilia 2026: cosa cambia con la nuova legge regionale
Le regole per le strutture ricettive Sicilia 2026 cambiano con la Legge regionale 27 maggio 2026, n. 12, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 5 giugno 2026. Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono soprattutto sulla LR 6/2025, la disciplina delle strutture turistico-ricettive dell'Isola. In questa guida, pensata per host non giuristi, vedremo in linguaggio chiaro le novità che contano davvero: la nuova categoria per le locazioni brevi, i requisiti minimi di accessibilità delle extralberghiere sostituiti da un'informativa all'ospite, le aperture per gli affittacamere, l'alleggerimento sui rilevatori di gas e le proroghe dei termini. Tutto riferito alla sola Sicilia.
In sintesi: le novità principali
- Le locazioni brevi e turistiche entrano in una nuova categoria dedicata "altre forme di ospitalità".
- La soglia per restare in forma non imprenditoriale scende da 4 a 2 unità immobiliari.
- Per le extralberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze) i requisiti minimi di accessibilità (DM 236/1989) sono sostituiti da un'informativa all'ospite; la classificazione resta.
- Gli affittacamere possono ora occupare più unità nello stesso edificio.
- Rilevatori di gas obbligatori solo dove ci sono apparecchi a combustione.
- Proroga dei termini di classificazione: il quinquennio in scadenza slitta al 31 dicembre 2027.
Locazioni brevi Sicilia: una categoria dedicata
La prima novità riguarda l'inquadramento. Nell'art. 3 della LR 6/2025 nasce una nuova famiglia, indicata come "c bis) altre forme di ospitalità", che comprende le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche. Dare un perimetro definito a questa attività significa, per gli host, sapere con più precisione a quale insieme di regole guardare. Nello stesso intervento i "villaggi turistici" passano tra le strutture extralberghiere.
Soglia non imprenditoriale: da 4 a 2 immobili
È probabilmente la modifica più impattante per chi gestisce più appartamenti. La locazione turistica ha carattere non imprenditoriale solo se lo stesso gestore opera in non più di due unità immobiliari: prima la soglia era fissata a quattro. Oltre questo limite, l'attività si considera svolta in forma imprenditoriale, con tutto ciò che ne consegue sul piano organizzativo e fiscale.
Per un host con due appartamenti la situazione resta lineare. Per chi ne gestisce tre o più, invece, cambia il quadro: la nuova soglia ridefinisce il confine tra gestione occasionale e attività d'impresa, ed è il punto su cui conviene confrontarsi per tempo con il proprio consulente e con il comune di riferimento.
Extralberghiere: requisiti di accessibilità sostituiti da un'informativa all'ospite
Attenzione a un equivoco diffuso: la classificazione resta e le strutture extralberghiere (B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze) non ne sono esonerate. Ciò che cambia riguarda l'accessibilità: i requisiti minimi per le persone con disabilità — l'adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 — non sono più un vincolo da rispettare a monte, ma vengono sostituiti da un'informativa all'ospite. La struttura deve cioè comunicare se possiede o meno quelle condizioni minime di accessibilità e visitabilità, lasciando a chi prenota una scelta informata.
In pratica: meno vincoli edilizi a monte sull'accessibilità, più trasparenza verso l'ospite. Per l'host significa predisporre un'informativa chiara nelle proprie schede e nelle inserzioni, così che chi prenota sappia in anticipo cosa aspettarsi.
Affittacamere Sicilia: più unità immobiliari nello stesso edificio
Gli affittacamere possono ora essere ubicati anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna sia dotata degli spazi di relazione previsti. È un'apertura verso modelli di ospitalità diffusa all'interno di uno stesso stabile, utile in molti centri storici siciliani. Restano comunque i limiti dimensionali noti: massimo 6 camere, 24 posti letto e massimo 4 posti letto non sovrapponibili per camera.
Rilevatori di gas: obbligo solo dove ci sono apparecchi a combustione
Cambia anche un requisito di sicurezza. Prima i rilevatori di gas e monossido di carbonio erano richiesti per tutte le strutture; ora l'obbligo scatta solo "dove sono presenti apparecchi a combustione". Una struttura interamente elettrica, ad esempio, non rientra più nell'obbligo. Restano invece gli estintori: uno ogni 200 mq o frazione, con almeno uno per piano.
Turismo rurale: la degustazione affianca la ristorazione
Per il turismo rurale, la formula "ospitalità e/o ristorazione" diventa "ospitalità, degustazione e/o ristorazione". Una declinazione più snella che permette di valorizzare i prodotti tipici del territorio anche senza offrire una ristorazione completa: un'occasione interessante per le realtà rurali che vogliono proporre esperienze enogastronomiche leggere ai propri ospiti.
Locazioni turistiche: requisiti edilizi chiariti
La norma chiarisce un punto spesso fonte di dubbi. Gli immobili destinati a locazione turistica, se muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extralberghiere. Resta ferma, naturalmente, l'osservanza delle norme generali di sicurezza, igiene e uso abitativo. In sostanza: l'immobile va in regola come civile abitazione, senza doversi adeguare a standard pensati per gli alberghi.
Proroga dei termini di classificazione
Buone notizie sul fronte delle scadenze. Il termine di adeguamento passa dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, e il quinquennio di classificazione in scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogato al 31 dicembre 2027. È inoltre differito al 31 dicembre 2026 il precedente termine del 31 dicembre 2024 previsto dall'art. 1 della LR 7/2024. Per le strutture interessate alla classificazione, significa più tempo per mettersi in regola.
Adempimenti per le locazioni turistiche: dal SUAP al CIN
La norma conferma e dettaglia il quadro degli adempimenti per chi avvia una locazione breve in forma non imprenditoriale. Il punto di partenza è la comunicazione di inizio attività al SUAP del comune, poi trasmessa al dipartimento regionale del turismo, con il modello di offerta di ospitalità, l'indirizzo, la capienza, le generalità del proprietario o gestore e la dichiarazione di rispetto dell'art. 13-ter del DL 145/2023, ossia il riferimento al CIN – Codice Identificativo Nazionale. La gestione può essere diretta oppure affidata ad agenzie o società di gestione.
Sul piano operativo restano due adempimenti ricorrenti che ogni host conosce bene: la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno secondo le regole comunali e la trasmissione telematica giornaliera dei dati a fini statistici (ISTAT, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 322/1989). Sul versante dell'immobile servono iscrizione al catasto, APE, dichiarazione di conformità degli impianti e i requisiti igienico-sanitari ed edilizi da civile abitazione. Le locazioni in immobili di pregio vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 possono assumere la denominazione di "locazioni turistiche in dimore d'epoca".
Diritti di segreteria e quadro sanzioni
Per le segnalazioni e comunicazioni di classificazione, rinnovo, variazione e modifica è previsto il versamento di 75 euro su conto della Regione: il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o comunicazione. Vale quindi la pena annotarsi questo passaggio per non vedere respinta una pratica altrimenti corretta.
Sul fronte delle sanzioni, gli importi restano significativi. La comunicazione omessa o incompleta è punita da 250 a 2.500 euro; il CIN non indicato in insegna o non esposto comporta una sanzione da 500 a 2.500 euro; l'esercizio senza SCIA, escluse le locazioni non imprenditoriali, va da 1.032 a 6.000 euro. Sono previste sanzioni anche per la tabella informativa non esposta, la mancata trasmissione dei dati statistici, i servizi non conformi alla classificazione e i posti letto eccedenti. Attenzione alla reiterazione entro due anni: in quel caso le sanzioni sono raddoppiate.
Sul piano della programmazione, infine, una modifica marginale per gli host: il programma triennale di sviluppo turistico regionale va ora approvato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale di previsione, anziché entro il 30 giugno dell'anno precedente.
Attenzione: alcune novità attendono i decreti attuativi
Un punto importante prima di trarre conclusioni. Alcune di queste novità diventano pienamente operative solo dopo i decreti attuativi dell'Assessore regionale, attesi entro 90 giorni: in particolare i requisiti minimi di classificazione e i requisiti minimi per l'attività di locazione turistica. Per questo conviene monitorare l'uscita dei decreti e, soprattutto, confrontarsi con il proprio comune e con il SUAP di riferimento prima di prendere decisioni operative. La legge regionale turismo Sicilia fissa la cornice; i dettagli applicativi arriveranno con i provvedimenti successivi.
Domande frequenti (FAQ)
Devo ancora classificare il mio B&B in Sicilia?
Sì: la classificazione resta. La nuova norma non esonera le extralberghiere dall'obbligo di classificazione. Ciò che cambia riguarda l'accessibilità: i requisiti minimi per le persone con disabilità (barriere architettoniche, DM 14 giugno 1989, n. 236) sono sostituiti da un'informativa all'ospite — devi comunicare se la struttura possiede o meno quelle condizioni minime di accessibilità e visitabilità.
Quante unità immobiliari posso gestire in forma non imprenditoriale?
Fino a due. La locazione turistica ha carattere non imprenditoriale solo se lo stesso gestore opera in non più di due unità immobiliari. La soglia è scesa da quattro a due: oltre questo limite l'attività si considera svolta in forma imprenditoriale.
Entro quando devo riclassificare la struttura?
I termini sono stati prorogati. Il termine di adeguamento passa dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, e il quinquennio di classificazione in scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogato al 31 dicembre 2027. È stato inoltre differito al 31 dicembre 2026 il precedente termine del 31 dicembre 2024.
Cosa cambia per gli affittacamere in Sicilia?
Gli affittacamere possono ora essere ubicati anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna sia dotata degli spazi di relazione previsti. Restano i limiti: massimo 6 camere, 24 posti letto e massimo 4 posti letto non sovrapponibili per camera.
Mi servono i rilevatori di gas?
Solo dove ci sono apparecchi a combustione. Prima i rilevatori di gas e monossido di carbonio erano richiesti per tutte le strutture; ora l'obbligo riguarda solo i locali dove sono presenti apparecchi a combustione. Restano comunque obbligatori gli estintori, uno ogni 200 mq o frazione, con almeno uno per piano.
Quanto costano i diritti di segreteria?
Per le segnalazioni e comunicazioni di classificazione, rinnovo, variazione e modifica è previsto il versamento di 75 euro su conto della Regione Siciliana. Il mancato versamento comporta l'invalidità della segnalazione o comunicazione.
Cosa fare adesso
- Conta i tuoi immobili. Se gestisci più di due unità, verifica con il consulente se devi passare alla forma imprenditoriale.
- Predisponi l'informativa sull'accessibilità. Comunica agli ospiti se la struttura possiede o meno i requisiti minimi di accessibilità del DM 236/1989, che ora sostituiscono l'obbligo di adeguamento.
- Controlla CIN e insegna. Assicurati che il Codice Identificativo Nazionale sia indicato e correttamente esposto.
- Verifica imposta di soggiorno e dati ISTAT. Tieni in ordine versamenti e trasmissione telematica giornaliera dei dati.
- Segna le nuove scadenze. Se sei interessato alla classificazione, ricorda la proroga al 31 dicembre 2027.
- Monitora i decreti attuativi e confrontati con il tuo comune e con il SUAP prima di scelte operative.
Tenere in ordine gli adempimenti, da una schermata sola
FacileBB.it è un gestionale pensato per le piccole strutture ricettive italiane: tiene insieme prenotazioni, check-in e adempimenti come imposta di soggiorno, trasmissione dei dati e gestione del CIN, così da ridurre il lavoro manuale tra una prenotazione e l'altra. Puoi scoprire come è organizzato dalla pagina funzionalità.
FacileBB.it è in beta chiusa in corso e il team sta cercando host tester che vogliano provarlo e dare un parere.
Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2026.
Disclaimer. Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza legale o fiscale. La materia è regionale e alcuni aspetti possono variare a livello comunale o provinciale; inoltre diverse disposizioni diventano pienamente operative solo con i decreti attuativi dell'Assessore regionale. Verifica sempre la tua situazione specifica con il tuo comune e con il SUAP di riferimento e monitora l'uscita dei decreti attuativi. Fonte: Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 5 giugno 2026 — L.r. 27 maggio 2026, n. 12.